PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'aeroporto civile di Latina, che costituisce il sistema aeroportuale della capitale insieme all'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Fiumicino e all'aeroporto di Ciampino.
      2. La giunta della regione Lazio, di intesa con il comune di Latina e sentita la giunta provinciale di Latina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale si deve procedere alla costruzione dell'aeroporto di Latina e delle infrastrutture ad esso collegate.

Art. 2.

      1. Per la costruzione e per la gestione dell'aeroporto di Latina, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'affidamento dei lavori a un'apposita società per azioni, mediante una procedura ad evidenza pubblica in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 3.

      La società aggiudicataria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvede al reperimento dei mezzi finanziari occorrenti alla realizzazione delle opere relative all'aeroporto di Latina, assumendo la gestione dello scalo per un periodo non inferiore a quaranta anni.